STATUTO OICCE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

art. 1

denominazione

L'Associazione si denomina "Organizzazione Interprofessionale per la Comunicazione delle Conoscenze in Enologia" siglabile "OICCE"

art. 2

sede

L' OICCE ha sede in Canelli, presso l'Enoteca Regionale di Canelli e delle Terre d'Oro, in corso Libertà, n. 61.

art. 3

oggetto e scopo

L' OICCE è una associazione libera, apartitica e senza scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di promuovere in campo nazionale da diffusione, la comunicazione e il trasferimento delle conoscenze in enologia, nonché di promuovere la conservazione del patrimonio conoscitivo locale in capo vitivinicolo.

Per raggiungere tale scopo la sua attività consiste principalmente:

- nella realizzazione di adunanze, conferenze, lezioni, seminari, corsi, viaggi di studio, visite aziendali, ed altre attività volte alla comunicazione delle conoscenze

- nella realizzazione di corsi di aggiornamento o di apprendimento di conoscenze utili per la creazione di nuove professionalità, o nel miglioramento delle figure professionali esistenti

- nella divulgazione di memorie e comunicazioni fatte dai suoi associati

- nalla raccolta di libri e riviste

- nella organizzazione di congressi, esposizioni e mostre

- nella promozione di studi scientifici e tecnici, teorici, compilativi, volti a risolvere i principali problemi tecnico-scientifici del settore, stimolando la collaborazione tra gli associati per lo studio di problemi di particolare interesse, onde dare risposte concrete alle necessità della filiera vitivinicola in campo nazionale

- nella raccolta, elaborazione e comunicazione ai soci di dati statistici, tecnici o economici riguardanti la filiera vitivinicola

- nella promozione e nel patrocinio di tutto quanto può essere d'interesse per i soci, e, in specie, per il miglioramento qualitativo della loro produzione e del loro rapporto con le conoscenze enologiche e quanto altro abbia attinenza e/o affinità con il settore enologico.

Potrà organizzare e gestire convegni, meeting, tavole rotonde, mostre e fiere, nonchè partecipare alle medesime.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, nonchè finanziarie, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dei propri fini e stipulare i relativi contratti.

L' OICCE non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

art. 4

durata

La durata dell'Associazione è illimitata
TITOLO II PATRIMONIO E ENTRATE

art. 5

patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo,

- da elargizioni e contributi;

- dagli avanzi netti di gestione;

- dalle quote versate dai soci.

art. 6

quota sociale annua

Il Consiglio stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative per le diverse categorie di soci. I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali.

L'adesione all' OICCE non comporta obblighi di versamenti o di finanziamento superiori alla quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all' OICCE compiere versamenti ulteriori o finanziare in tutto o in parte singole attività dell' OICCE, in conformità con il Regolamento.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi confluiscono nel patrimomio.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salva la quota di associazione minima stabilita come sopra.

I versamenti sono a fondo perduto. In nessun caso, e nemmeno in caso di morte dell'associato, di suo recesso, o esclusione, o di scioglimento dell' OICCE, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all' OICCE a titolo di versamento.

Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
TITOLO III SOCI DELL' OICCE

art. 7

aderenti

Possono far parte dell'OICCE tutte le persone interessate allo sviluppo ed alla diffusione delle conoscenze in enologia, le aziende che hanno delle attività anche non prioritarie connesse con la filiera vitivinicola, e tutti gli enti e le associazioni che si prefiggono la difesa e lo sviluppo delle attività enologiche e che promuovono la diffusione delle conoscenze in enologia.
Il numero di soci è illimitato.
I soci, sulla base delle specifiche indicazioni fornite, vengono iscritti ad uno o più dei Settori di attività previsti all'interno dell' OICCE, in conformità com il Regolamento. Possono in qualsiasi momento fare richiesta di partecipare o di recedere da uno o più Settori.

Sono aderenti all' OICCE:

- i soci fondatori

- i soci individuali

- i soci imprenditori

- i soci istituzionali

art. 8

soci fondatori

Sono Soci Fondatori i soci imprenditori che partecipano alla costituzione dell'originario fondo comune dell' OICCE.

Il consiglio dell'OICCE può decidere di riservare per i Soci Fondatori la possibilità di uso del marchio dell'OICCE unito alla denominazione "Socio Fondatore", sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento.

art. 9

soci individuali

Sono soci individuali le persone fisiche che aderiscono all' OICCE nel corso della sua esistenza.

art. 10

soci
imprenditori

Sono soci imprenditori gli imprenditori personali o collettivi che aderiscono all'OICCE in quanto operatori nella filiera vitivinicola.

Ogni socio imprenditore può indicare annualmente la o le persona/e fisica/e che rappresentano a tutti gli effetti il socio imprenditore, e gli permettono di godere i diritti dei soci, sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento.

art. 11

soci istituzionali

Sono soci istituzionali gli Enti e le Istituzioni che sostengono e promuovono la diffusione delle conoscenze in Enologia.

Ogni socio istituzionale può indicare annualmente la o le persona/e fisica/e che rappresentano a tutti gli effetti il socio imprenditore, e gli permettono di godere i diritti dei soci, sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento.

art. 12

adesione

Chi intende aderire all' OICCE deve rivolgere espressa domanda al Consiglio dell'OICCE, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' OICCE si propone e l'impegno a approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio dell'OICCE deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego, si intende che la domanda è stata accolta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio dell'OICCE non è tenuto a eplicitare la motivazione di detto diniego.

art. 13

durata dell' adesione

L'adesione all' OICCE è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le cause di perdita della qualità di socio sono: il recesso e l'esclusione.

art. 14

diritti dei soci

L'adesione all' OICCE comporta i seguenti diritti:

- la partecipazione all'assemblea

- l'eleggibilità negli organi dell'OICCE

- il diritto di voto all'Assemblea Generale

- la possibilità di partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze, viaggi di studio, e tutto quanto viene promosso nel quadro delle attività dell' OICCE

Agli effetti del godimento di questi diritti i soci imprenditori e istituzionali possono annualmente designare una persona fisica, sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento.

art. 15

doveri dei soci

Gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto e il Regolamento.

art. 16

dimissioni

Chiunque aderisca all' OICCE può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero degli associati. La domanda di recesso è accolta automaticamente senza necessità di notifica.

Il recesso ha efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui sono state presentate, per dimissioni presentate entro il 30 ottobre; dal 31 dicembre dell'anno successivo, per dimissioni presentate successivamente al 30 ottobre.

Le comunicazioni devono essere dirette al Presidente del Consiglio con raccomandata A.R.

Il recesso comporta la decadenza contestuale alla comunicazione di recesso da tutte le cariche sociali occupate in seno all' OICCE, sia dei soci individuali, che dei rappresentanti delle aziende dimissionarie, nonché da tutte le cariche occupate in quanto soci dell'OICCE.

art. 17

esclusione

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all' OICCE può esserne escluso con deliberazione del Consiglio dell'OICCE. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata A.R., del provvedimento di esclusione.

Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Al socio receduto o escluso nulla compete sul fondo comune. Gli spetta però il rimborso della quota eventualmente pagata in anticipo per l'anno dal quale le dimissioni o l'esclusione sono operanti.
In caso di ritardo nel pagamento della quota annuale neppure dopo che siano trascorsi trenta giorni dal sollecito inviato dal Presidente, il socio è automaticamente sospeso dall'esercizio di tutti i diritti; qualora il mancato pagamento non venga effettuato entro il termine fissato nel sollecito stesso, il Consiglio delibera l'esclusione del socio.
TITOLO IV ORGANI E CARICHE DELL' OICCE

art. 18

organi dell'OICCE

Sono organi dell' OICCE

- l'Assemblea Generale degli associati dell' OICCE

- il Consiglio dell'OICCE

- il Presidente del Consiglio dell'OICCE

- il Segretario

- il Tesoriere

- il Collegio dei Revisori dei conti

- il Collegio dei Probiviri

- il Comitato tecnico-scientifico (CTS)

art. 19

assemblea generale: composizione

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all' OICCE. I soci imprenditori e istituzionali sono presenti con il loro rappresentante designato.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

art. 20

assemblea generale: convocazione

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario e comunque quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il primo quadrimestre di ogni anno, o, nel caso che particolari circostanze lo richiedano, entro il primo semestre.
La convocazione, che deve contenere la data, il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno viene comunicata a tutti gli associati per lettera raccomandata da inviarsi anche a mano, o telefax, o posta elettronica. L'invio deve avvenire almeno 30 giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti che non siano stati inseriti nell'Ordine del Giorno.
Hanno diritto di intervenire tutti gli associati che si trovino in regola con i pagamenti dei contributi alla data dell' Assemblea Generale, direttamente o facendosi rappresentare da altri Associati, mediante delega scritta.

art. 21

assemblea generale: validità e deleghe

La riunione è valida in prima convocazione se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numro di soci presenti. Essa delibera con voto palese.

Ogni Associato non può rappresentare per delega più di altri tre associati

art. 22

assemblea generale: presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OICCE, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presiente, o da un Consigliere designato dal consiglio.

All'inizio dell'Assemblea il Presidente della stessa nomina un Segretario scelto anche al di fuori degli Associati, con l'incarico di verificare le presenze e di redigere un verbale che, una volta approvato dal Presidente, verrà inviato a tutti gli Associati.

art. 23

assemblea generale: competenze

L'Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio dell'OICCE, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori di Conti. Le nomine avvengono per un triennio, fino alla presentazione all'assemblea del bilancio del terzo anno. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, nel corso dell'anno, il Consiglio provvede alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla prima assemblea, che provvederà a confermarlo o a nominare altra persona; i Consiglieri così nominati scadranno con quelli originariamente nominati.

- approva la relazione annuale del Presidente e del Consiglio dell'OICCE
- approva, sentita la relazione del Collegio dei Revisori di Conti, il bilancio consuntivo e preventivo, determinando inoltre la misura dei contributi ordinari, e di eventuali contributi straordinari da destinare ad attività specifiche, in conformità con le finalità istituzionali.
- determina gli indirizzi d'azione dell' OICCE
- delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell' OICCE, nei limiti e con le regole stabilite dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli associati:

- delibera sulle modifiche al presente statuto.

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell' OICCE, la nomina dei liquidatori, e la devoluzione del suo patrimonio.

art. 24

assemblea generale: validità

Sono comunque valide le assemblee nelle quali siano presenti, in proprio o per delega tutti gli associati, l'intero Consiglio e l'intero Consiglio dei revisori.

art. 25

consiglio: composizione

L' OICCE è amministrata da un Consiglio, composto da 5 a 11 membri, compreso il Presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere. L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio in sede di nomina.

art. 26

consiglio: rieleggibilità

I membri del Consiglio, del Collegio dei revisori, e del collegio dei probiviri sono rieleggibili. Per la prima volta detti membri e le relative cariche sono designati nell'atto costitutivo che ne fissa anche la durata in carica.

art. 27

consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno.
Il Consiglio si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giono della riunione di Consiglio vengono comunicati a tutti i consiglieri per lettera raccomandata da inviarsi anche a mano, o telefax, o posta elettronica. L'invio viene compiuto almeno 20 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza l'invio potrà avvenire almeno cinque giorni prima con telefax o telegramma.

art. 28

consiglio: deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese. Sono valide quando siano presenti almeno la metà dei consiglieri.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

art. 29

consiglio: funzioni

Il Consiglio dell'OICCE, nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea Generale, compie tutto quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi dell'OICCE, con esclusione soltanto di quanto è espressamente riservato dallo Statuto ad altri Organi dell'OICCE.

In particolare ha il compito di:

- eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere

- dare direttive per le attività dell'OICCE

- proporre all'Assemblea la relazione annuale sul rendiconto delle attività dell' OICCE

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo

- proporre all'assemblea la nomina dei rappresentanti al Consiglio, del Tesoriere, dei Revisori dei conti, dei Probiviri.

- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto

- redigere e modificare uno o più Regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività dell' OICCE

- vigilare sull'osservanza dello statuto

Dalla nomina a consigliere, revisore dei conti, e membro del collegio dei probiviri, non consegue alcuna distribuzione indiretta di avanzi di gestione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, e le norme stabilite dall'Art. 10 comma 6 del DL 460/97 e collegati.

art. 30

delegabilità dei poteri ad un Direttore Generale

Il consiglio può dare mandato ad un Direttore Generale per lo svolgimento di determinati compiti, l'approfondimento di tematiche scientifiche, ed in generale la gestione ordinaria delle attività dell' OICCE.

Il Direttore Generale partecipa, se invitato, e senza diritto di voto, al Consiglio dell'OICCE.

art. 31

Presidente

Al presidente dell' OICCE spetta la rappresentanza dell' OICCE stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio dell'OICCE, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell' OICCE anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell' OICCE compete (sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dell'OICCE, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta) l'ordinaria amministrazione dell' OICCE.

In casi di necessità ed urgenza eccezionali il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convovare il Consiglio dell'OICCE per la ratifica del suo operato.

Il compimento di un atto di straordinaria amministrazione da parte del Presidente costituisce comunque prova per i terzi della ricorrenza del caso di necessità e urgenza eccezionale, e tale atto vincola l'Associazione la quale non potrà sollevar ealcuna eccezione al riguardo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio dell'OICCE, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' OICCE, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio dell'OICCE e poi all'Assemblea Generale, corredandoli di idonee relazioni.

art. 32

Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, ogni attribuzione passa al Consigliere più anziano.

art. 33

Direttore
Generale

Al Direttore Generale è affidata la gestione dell' OICCE nei limiti dei poteri conferiti, e di quanto stabilito dal Regolamento.

Salva diversa decisione, il Direttore Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi collegiali dell' OICCE ove di discutano di argomenti di sua competenza.

Partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio.

Il Direttore Generale presiede il CTS.

art. 34

Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante della adunanze dell'Assemblea Generale, del Consiglio dell'OICCE e del CTS.

Coadiuva il Presidente e il Consiglio dell'OICCE nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea Generale, del Consiglio dell'OICCE, del CTS, nonché il libro degli aderenti all' OICCE

art. 35

libri dell' OICCE

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, l'OICCE tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibarazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio dell'OICCE, del CTS, nonché il libro degli aderenti all' OICCE

art. 36

Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell' OICCE e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandola da idonea relazione contabile.

art. 37

collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori di conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La nomina del Presidente del Collegio è di competenza dei revisori effettivi.

Compete al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo dell'Amministrazione dell' OICCE.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme stabilite nel presente statuto per i consiglieri.
TITOLO V SETTORI TECNOLOGICI, ORGANIZZATIVI E MERCEOLOGICI DELL' OICCE

art. 38

settori

La OICCE è articolata in Settori (gruppi di lavoro dedicati a specifiche aree di interesse) che promuovono la comunicazione di conoscenze nello specifico campo tecnologico, organizzativo o merceologico.

I settori sono costiuiti dai soci imprenditori, attraverso i loro rappresentanti.

Il funzionamanto dei Settori viene stabilito dal Regolamento.

art. 39

Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il CTS è composto dai Presidenti di Settore.

Il funzionamento del CTS deve essere conforme al Regolamento dell' OICCE

Il CTS è presieduto dal Direttore Generale, che riferisce periodicamente, quando invitato, al Consiglio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

art. 40

bilancio preventivo e consuntivo

Gli esercizi dell' OICCE chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dell'OICCE è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedende, e preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

art. 41

avanzi di gestione

All'OICCE è vietato distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell' OICCE stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L' OICCE ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO VII MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

art. 42

scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l' OICCE ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

art. 43

Collegio Dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Gli stessi vengono eletti dall'Assemblea dei soci e devono garantire ilpieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell' OICCE, esprimere pareri si istanze, reclami e controversie tra i soci ed adoprarsi per una corretta ammissione degli stessi.
L'incarico di Probiviro è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme stabilite nel presente statuto per i consiglieri.

art. 44

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.

art. 45

Foro Competente

Fermo restando la competenza dei probiviri, le controversie che siano di competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria saranno rimesse al Foro ove ha sede l' OICCE.

art. 46

Norme generali

Per tutto quanto non compreso nel presente statuto sono valide le norme stabilite dal vigente Codice Civile.