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Avv. Luisa Pesce |
L'I.C.R.F. in occasione di controlli finalizzati al rilascio
dell'Attestato di Assolvimento delle Prestazioni Viniche in più
circostanze ha ravvisato nella consegna delle fecce oltre il limite
temporale consentito dall'art. 6 D.M. 452 del 1989 (30 gg dalla
presa in carico) un'ipotesi di illecito amministrativo equiparabile
alla mancata consegna delle stesse, contestando di conseguenza
l'omesso assolvimento delle prestazioni.
Ciò ha determinato per le cantine incorse in tale inconveniente
la richiesta di restituzione del contributo AIMA (ora AGEA) a
suo tempo erogato.
Le ordinanze emesse a fronte della violazione in oggetto, per
ragione di competenza per valore prevalentemente opposte avanti
al Giudice di Pace, per quanto a conoscenza dello scrivente, sono
sempre state confermate.
Il Giudice di volta in volta investito ha confermato l'ordinanza
opposta riconoscendo implicitamente l'applicabilità del
D.M. che equipara la tardiva consegna del sottoprodotto alla mancata
consegna dello stesso.
Chi scrive ha prontamente eccepito la ricorrenza di una lacuna
legislativa non ravvisando, dalla disamina dei vari riferimenti
normativi di volta in volta richiamati dall'I.C.R.F., una specifica
sanzione per la ritardata consegna delle fecce.
L'art. 35 Reg. CEE 822/87, infatti, sancisce l'obbligo di consegna
dei sottoprodotti di lavorazione alla distillazione senza alcuna
previsione di termine; la L. 460 del 4 novembre 1987, all'art.
4 c. 6 sanziona l'ipotesi di mancata osservanza di tale obbligo
ed eguale sanzione è prevista al successivo comma 11.
L'Ufficio, in replica, ha sempre sostenuto che il richiamo operato
dalla norma non può ritenersi limitato a quegli specifici
regolamenti ivi richiamati, ma deve estendersi anche ai successivi
regolamenti CEE 2046/89 e D.M. 452/89 (quest'ultimo recante la
previsione del termine di consegna delle fecce ).
La tesi, per il vero, appare piuttosto ardita se si considera
che il suo accoglimento comporterebbe il riconoscimento
in via esclusivamente interpretativa - di una fattispecie di illecito
non prevista dall'ordinamento nè all'emanazione della Legge
(sanzionatoria) 460/87, nè successivamente, poiché,
ancor prima dell'emanazione del Reg. CEE 1493/99 (in applicazione
del quale è stato emanato il D.L. 10/8/2000 contenente
disposizioni sanzionatorie) non si ravvisa alcuna sanzione per
l'ipotesi in oggetto.
Anche sotto il profilo sanzionatorio l'indagine interpretativa
depone a sostegno della tesi fin qui svolta poiché l'art.
4 c. 6 L. 460/87 prevede una sanzione in misura fissa che mal
si concilia con la graduazione che necessariamente dovrebbe essere
prevista per le due differenti ipotesi di omessa o ritardata consegna.
Con sua sentenza 877/02 del 14/10/2002 il Tribunale di Asti,
in questo caso competente per valore, in accoglimento delle tesi
difensive sopra svolte, ha accolto l'opposizione con argomenti
in diritto, sostenendo che la norma di carattere nazionale (art.
6 D.M. 452/89) espressamente invocata e posta a fondamento dell'ordinanza
non è applicabile in quanto non disciplina le ipotesi previste
dai Reg. CEE 2046/89 e 822/87.
Con la decisione in esame, un Tribunale, per la prima volta, ha
effettuato l'indagine normativa della materia ed ha concluso riconoscendo
che il Legislatore Comunitario non ha disciplinato né
sanzionato la condotta in esame, di conseguenza ha esplicitamente
disconosciuto la possibilità di applicare sanzioni in base
a regolamenti interni dei singoli stati membri.
È da auspicare che la pronuncia venga recepita dai Giudici
di Pace, più spesso investiti della cognizione per ragione
di valore, anche al fine di sollecitare una più approfondita
disamina dei riferimenti normativi, imprescindibile per la corretta
applicazione del diritto.